lunedì 28 dicembre 2009

L'avvocato

L'avvocato (dal latino advocatus, advoco = voco + ad chiamato a me) è quel professionista, solitamente laureato in discipline giuridiche e tipicamente, in base all'ordinamento nazionale, iscritto ad un ordine professionale, che è autorizzato a rappresentare, assistere e difendere una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario. L'ordine di cui fa parte è definito ordine forense, in quanto anticamente l'avvocatura era fisicamente collocata nel Foro.






Indice

1 Origini storiche

2 I soggetti dell'ordine forense nell'antica Roma

2.1 Il processo civile nell'antica Roma

3 L'avvocato nel Medioevo

4 La figura dell'avvocato nell'età moderna

5 L'avvocato nell'Ordinamento Italiano

6 Il Praticante avvocato

7 Avvocato Ecclesiastico

8 Altri progetti

9 Collegamenti esterni





Origini storiche

L'avvocato Azzeccagarbugli nell'illustrazione di Gonin ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale. A Roma avevano principalmente una funzione civica e non venivano pagati.



Nel vigente ordinamento giuridico italiano sussiste una netta distinzione tra le controversie civili e le controversie penali. Le controversie civili generalmente hanno per oggetto l'accertamento di un diritto, quelle penali attengono all'accertamento della violazione di una legge penale incriminatrice, vale a dire la sussistenza di un reato.



I soggetti dell'ordine forense nell'antica Roma [modifica]

Per approfondire, vedi la voce Categoria:Diritto romano.



I soggetti dell'ordine forense sono:



Il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in maniera di diritto). Era l'esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (Da mihi factum dabo tibi jus). A proposito di giuristi, i più famosi nell'antichità furono:

Paolo

Gaio

Modestino

Ulpiano.

Questi quattro famosi giuristi godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi. Oggi i giuristi sono ancora gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare i professori universitari delle facoltà di giurisprudenza.

L'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.

Il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma.

L'advocatus: erano gli amici influenti dei politici o dei familiari del cliente che si sedevano vicino a lui, potendo essere più di una persona. Nel nostro ordinamento giuridico l'avvocato è una persona che ha frequentato la facoltà di giurisprudenza e, dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione, ha ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Il processo civile nell'antica Roma [modifica]

Le parti di un processo odierno civile e quelle nell'antica Roma



Oggi:



Gli attori = sono coloro che iniziano il processo

Il convenuto = sono coloro che vengono chiamati in causa

Nell'antica Roma:



Gli attori vengono chiamati Aulii Augerii

I convenuti sono chiamati Numerii Negerii

Il processo:



Le Legis actiones = erano previste dalle dodici tavole della legge. Inizialmente erano due:

In rem Rei vindicatio: antico rito in cui si rivendicava una proprietà.

In personam manus iniectio

Il processo per formulas. Le fasi di questo tipo di processo erano principalmente due, a Roma:

Fase in iure: le parti vanno davanti a un giureconsulto, gli espongono le richieste e lui ne valuta la fondatezza. Le richieste possono essere trovate fondate, nel quale caso il termina, altrimenti si passa alla fase successiva.

Se le richieste non vengono trovate fondate, il giureconsulto invia le parti apud iudicem, seconda fase. Il Iudex può essere un magistrato o un arbitro scelto dalle parti stesse. Il compito è quello di confermare la fondatezza delle richieste di Aulo Augerio.

Processo extra ordinem = inizialmente era nato per essere applicato fuori Roma. Per i cittadini romani si applicava il diritto ius civilis, mentre per gli abitanti di tutte le province di Roma si applicava il diritto ius gentium. Successivamente, nell'età imperiale, durante il principato di Augusto, venne applicato anche a Roma.

I vantaggi di tale processo erano:



Questo processo è contumaciale (cioè le parti non sono presenti al dibattimento e sono rappresentate dal procuratore).

La sentenza del giudice è esecutiva, cioè dotata di esecutività: ha la forza di essere applicata.

C'erano gli apparitores, vale a dire coloro che potevano dare esecutività alla sentenza.

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